I genitori hanno l’obbligo di provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni in proporzione alle rispettive sostanze.
Devono inoltre assistere moralmente il figlio, garantirgli di poter crescere in famiglia e garantirgli la possibilità di costruire e mantenere rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori sono tenuti ad ascoltare l’opinione del figlio che abbia compiuto 12 anni o anche di età inferiore se capace di discernimento.
Sì, se i genitori non hanno i mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento dei figli, i nonni che ne hanno la possibilità economica devono fornire ai propri figli l’aiuto necessario per adempiere ai loro doveri di mantenimento.
Il figlio maggiorenne può ricorrere al Tribunale per far accertare la violazione dei doveri giuridici nei propri confronti da parte dei genitori e chiedere la loro condanna al risarcimento sia del danno patrimoniale che della sofferenza procurata dall’inadempimento dei doveri genitoriali.
Il figlio minorenne non può autonomamente ricorrere al Tribunale. Può tuttavia rivolgersi al servizio sociale affinché operi una segnalazione al Tribunale dei minorenni, in modo che sia avviato un procedimento volto ad accertare le capacità dei genitori, che nei casi più gravi può portare alla decadenza della responsabilità genitore con conseguente affido e collocamento del figlio minore presso parenti o famiglie affidatarie.
Una volta divenuto maggiorenne anche il figlio che ha subito violazione dei propri diritti quando era minorenne può agire contro il genitore per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Se ad essere violato è l’obbligo al mantenimento, il figlio maggiorenne può agire direttamente chiedendo la diretta attribuzione a se stesso di una quota dei redditi del genitore inadempiente. In caso di figlio minore, può agire per lui il genitore adempiente o chiunque abbia interesse nei confronti del minore.
Sì, la legge italiana prevede, in particolare, la rilevanza penale della condotta di chi omette di prestare i mezzi di sussistenza ai figli minori e al coniuge.
No. L’obbligo permane finché i figli non sono economicamente indipendenti, purché frequentino regolarmente un corso di studi o si adoperino attivamente per cercare un lavoro.
No. Chi abusa di mezzi di correzione commette un reato punito dal Codice penale.
Il figlio è tenuto a rispettare i genitori e a contribuire, in relazione alle proprie sostanze e redditi, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
Non può allontanarsi dalla casa familiare senza permesso, finché non compie 18 anni.
Sì, i genitori che versano in stato di bisogno hanno diritto alla corresponsione di un assegno alimentare da parte del figlio, oppure di essere accolti e mantenuti nella sua casa, a sua discrezione.
Se i figli sono più di uno, devono concorrere alle prestazioni in proporzione alle rispettive condizioni economiche.
Questo diritto riguarda le spese relative ad ogni necessità del figlio, sia per quanto riguarda i suoi bisogni essenziali, sia per quanto riguarda le attività che concernono allo sviluppo della sua personalità.
Il genitore ha il dovere di mantenere il figlio in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, anche casalingo.
Se i genitori non hanno mezzi sufficienti devono provvedere i nonni a dare aiuto ai propri figli affinché possano adempiere ai loro doveri di mantenimento.
Il diritto al mantenimento spetta anche al figlio maggiorenne finché non diventa economicamente autosufficiente, ossia sia in grado di mantenersi da solo, sempre che la sua dipendenza economica non sia dovuta ad una colpevole inerzia.
Questo diritto si traduce in un dovere di garantire l’istruzione ai figli, sia rispetto ai genitori sia con riferimento alle pubbliche istituzioni.
La scuola e gli enti locali devono infatti mettere a disposizione strutture adeguate per consentire la regolare frequenza della scuola dell’obbligo. I genitori hanno invece la responsabilità di garantire il diritto dei figli all’istruzione, ossia il diritto di andare a scuola.
Questa responsabilità è sancita anche a livello penale er quanto riguarda il dovere di garantire ai figli l’istruzione elementare e media.
La scelta del tipo di istruzione (scuola statale o privata) nonché la scelta dell’indirizzo scolastico (istituto tecnico o liceo e relativo indirizzo di studio) è attribuita ai genitori d’accordo con il minore, il quale, se capace di discernimento e comunque se ha compiuto 12 anni, ha diritto di manifestare la propria opinione e scelta.
Benché il contenuto di questo diritto e i limiti all’esercizio del corrispondente dovere da parte dei genitori non siano esplicitamente precisati dalla legislazione, è possibile ricavarli da un esame sistematico delle norme e dei principi dell’ordinamento.
Quale generale criterio ispiratore, i genitori, nell’educare il figlio, devono rispettare le sue inclinazioni e le sue scelte, proporzionalmente alla sua capacità di discernimento.
Le disposizioni costituzionali e penali dell’ordinamento lasciano desumere un minimo bagaglio etico che deve essere trasmesso al figlio dal genitore per insegnargli i principi del rispetto della civile convivenza.
L’educazione deve in ogni caso essere impartito nel rispetto dei diritti di liberà del figlio: religiosa, ideologica, sociale e sessuale.
Un ulteriore limite è dato dal divieto di abusare della propria funzione educativa o dell’esercizio dei mezzi di correzione ehe può condurre, in casi di estrema gravità, alla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale.
Consiste nell’obbligo dei genitori a un interessamento premuroso nei riguardi del figlio, di supporto e attuazione delle sue esigenze, determinando un importante ed esplicito riconoscimento giuridico delle modalità che naturalmente caratterizzano la relazione tra genitore e figlio.
Il diritto di crescere in famiglia consiste nella pretesa di non essere assoggettati a provvedimenti di adozione, affidamento e allontanamento dal proprio nucleo familiare se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Il diritto a mantenere rapporti significativi con i parenti è tutelato non solo con riferimento al fisiologico sviluppo dei rapporti familiari, ma anche in relazione all’aspetto patologico degli stessi, cioè in caso di crisi dell’unione tra i genitori.
In questo caso è sancito il diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori nonché di conservare un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Viene inoltre tutelato specificamente il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
La legislazione italiana prevede inoltre, in capo al figlio, alcuni obblighi nei confronti dei genitori e della famiglia.
Viene sancito anzitutto il dovere di rispettare i genitori e di contribuire al mantenimento della famiglia secondo le proprie capacità, sostanze e reddito.
Ciò significa che il figlio, se convive con i genitori e percepisce redditi propri, ha il dovere di contribuire al mantenimento della famiglia. Tale dovere cessa di esistere quando il figlio lascia la casa familiare; salvo il dovere del figlio d provvedere al sostentamento minimo dei suoi genitori qualora questi di trovino in condizioni di bisogno.
Viene infine imposto ai figli il divieto di lasciare la casa familiare prima del compimento della maggiore età. Se ne desume pertanto un obbligo dei figli minorenni di coabitazione con i genitori. In caso di allontanamento del figlio dalla casa familiare senza permesso dei genitori, questi sono legittimati a richiamarlo, se necessario ricorrendo al giudice tutelare.
Riferimenti normativi: art. 30 della Costituzione, artt. 315bis, 317bis, 318, 337ter del codice civile, artt. 731, 570, 571 del codice penale e legge 54/2006.