Dipende dalle esigenze della coppia.
Il regime della comunione legale dei beni prevede che gli acquisti, i guadagni e altre poste attive, percepiti da uno solo dei due coniugi durante il matrimonio, entrino a far parte del patrimonio comune di entrambi in pari quota (con criteri e tempistiche diverse a seconda del tipo di bene).
A questa regola sono previste solo alcune eccezioni con riferimento ai c.d. “beni personali” che rimangono in proprietà esclusiva del coniuge che li acquista (ad esempio gli effetti personali, gli strumenti necessari per la professione, i lasciti ereditari, eccetera).
Dal punto di vista dei debiti, invece, la disciplina della comunione prevede che:
1. Per i debiti personali di ciascuno dei coniugi, ognuno risponde con i beni di sua proprietà esclusiva. Se questi non bastano, in via sussidiaria, i creditori possono soddisfarsi anche sui beni della comunione, ma solo nella misura della metà del credito.
2. Per i debiti della comunione, cioè quelli assunti nell’interesse della famiglia, quando contratti da entrambi i coniugi, i creditori possono soddisfarsi sui beni comuni. Se questi non bastano, in via sussidiaria, possono aggredire anche i beni personali di ciascuno dei coniugi, che rispondono ciascuno nella misura della metà del credito.
Se il debito è stato contratto da uno solo dei coniugi, senza il consenso dell’altro, i creditori potranno rifarsi sul patrimonio comune e, in via sussidiaria, sul patrimonio personale del coniuge che ha contratto il debito integralmente e nella misura del 50% del credito sul patrimonio personale dell’altro coniuge.
Il regime automatico è quello della comunione dei beni, per cui, in mancanza di scelta diversa, è questo che si applica.
Se si vuole scegliere invece il regime della separazione legale dei beni, occorre, quando ci si sposa, esplicitamente optare per questo.
È possibile anche cambiare regime dopo il matrimonio, ma occorre in questo caso avvalersi di un atto notarile.
Il regime della separazione legale dei beni si rifà alle regole generali del diritto civile, sia per quanto riguarda le poste attive percepite da ciascuno dei coniugi, sia per quanto riguarda i debiti.
Dunque, ognuno rimarrà esclusivo proprietario dei propri guadagni lavorativi e i beni acquistati saranno di proprietà comune solo se entrambi i coniugi hanno perfezionato l’acquisto, mettendo a disposizione il denaro necessario.
Allo stesso modo, i debiti saranno imputabili ad entrambi i coniugi soltanto se tutti e due li hanno contratti.
I coniugi hanno infine anche la possibilità, avvalendosi di un atto notarile, di stipulare una convenzione matrimoniale dal contenuto diverso dai regimi sopra descritti, che rispecchi in modo più personalizzato le loro esigenze, ad esempio includendo ulteriori categorie di beni dalla comunione, o vice versa.